15 mar 2012

-Contratto d'Appalto: il contratto

La trattazione precedente può avere generato un'apparente complessità nell'approntare tutti gli elementi necessari alla struttura contrattuale.
In realtà gli apporti ad un buon contratto sono di numero limitato :
-il progetto;
-il Capitolato Speciale d'appalto;
-il Computo Metrico Estimativo con prezzi unitari se appalto a misura; con prezzo unico se appalto a corpo;
-i tempi di realizzazione definiti tra la data di presa in consegna del cantiere da parte dell'impresa e la data di consegna dell'opera ultimata alla committenza;

-le modalità di pagamento in funzione dei tempi di avanzamento lavori o di quantità realizzate in tempi predefiniti;(programma dei lavori)
-l'assunzione degli impegni contrattuali mediante sottoscrizione del contratto.

Nella ipotesi ideale che il Capitolato Speciale d'Appalto descriva compiutamente funzionalità e design di tutti i tipi di materiale necessari alla esecuzione del progetto, ci troveremmo a sottoscrivere un contratto in condizione di assoluta certezza, al pari dell'acquisto dell'arredo di una cucina, o di un vestito preconfezionato.

In edilizia l'offerta di tutte le componenti che produranno effettivamente il risultato atteso dal committente,è talmente vasta ,sia nel design, sia nel prezzo, da far sì che quelle scelte verranno fatte dal committente nel corso dei lavori ad opere murarie allo stato di grezzo avanzato.
Per i non addetti ai lavori, è difficile immaginarsi l'opera finita e sentirne virtualmente gli effetti.
Per arrivare a tanto sarebbe utile un programma di disegno tridimensionale in cui è possibile al committente " entrare " e visionare l'opera da qualsiasi posizione o ambiente. Avere la sensazione di poter azionare la levetta del gruppo idrico scelto in bagno, gustarsi la visuale stando seduto sul divano del salotto, ammirare la policromia di pavimenti e rivestimenti, ecc...,ecc...
Ci si arriverà.
Nel frattempo questo stato di non scelta determina l'incertezza contrattuale, nei tempi e nella dimensione economica.
E' necessario dunque, introdurre un ulteriore elemento contrattuale, che regola a priori eventuali variazioni conseguenti alle scelte future del committente rispetto alla data di sottoscrizione del contratto.
Generalmente la previsione viene definita sotto il titolo di " Varianti ".
 Il relativo capitolo conterrà pertanto, per evidenti motivi, una descrizione generica della regolamentazione delle eventuali varianti ,salvo la precisazione che dovranno essere autorizzate per iscritto dal committente.
Il tema è delicato come da casistica del contenzioso in materia.
Sovente è l'impresa a sottovalutare l'importanza dell'autorizzazione alla variante.Questa infatti rappresenta una effettiva integrazione contrattuale, la cui validità sarà riscontrata solo con una adeguata documentazione allegata al cartaceo che accompagna normalmente il progresso dei lavori.

Presupponendo che la diligenza dell'imprenditore assicura la qualità richiesta e comunque conforme alla buona regola dell'arte, le garanzie in materia di funzionalità sono previste dal codice civile.
Anche quest'ultima, importante parte contrattuale troverà la propria concretezza nel corso dei lavori, mediante la conservazione delle schede tecniche dei materiali utilizzati e visionati dalla D.L. e l'uso, per la loro applicazione, di mano d'opera specializzata; la quale sola garantisce, a prescindere dalla estetica più o meno pregiata dei materiali, ciò che non viene mai menzionato in nessun contratto: il risultato atteso.
Questa pluricitata espressione, nei diversi post che hanno cadenzato la trattazione, è il soddisfacimento visivo e di comfort che il committente si aspetta, a prescindere da qualsiasi altro elemento strutturale o comunque necessario alla realizzazione del progetto, il controllo del quale viene demandato alla D.L.
E' dunque in tal senso che va interpretato l'impegno contrattuale sottoscritto dall'impresa, oltre che sulla qualità intrinseca delle opere che andrà a realizzare.
Il contratto garantisce così ciò che l'impresa dovrà dare.
Minore è invece, in sede contrattuale, la garanzia che l'impresa verrà soddisfatta nella contropartita economica attesa, in virtù dell'uso diffuso nell' elencare puntualmente gli oneri dell'impresa; mentre una dicitura generica nel capitolo pagamenti impegna il committente alla liquidazione degli S.A.L. e del saldo finale.

Come si vedrà più avanti, la migliore garanzia per l'impresa si manifesta con la puntuale documentazione dell'avanzamento dei lavori, unitamente ad una fattiva collaborazione con la D.L. e, naturalmente, con la diligenza del buon padre di famiglia nell'eseguire con la regola dell'arte e della giusta organizzazione, ciò che egli ha accettato di eseguire.

Per ultimo, è buona regola prevedere, in sede contrattuale, quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie si intende adottare: arbitrato o procedimento giudiziario.
Aggiungerei un terzo procedimento, che ritengo più rapido dell'arbitrato e che non presuppone,già in partenza, il sacrificio dell'una o dell'altra parte: il ricorso entro gg.15 dal sorgere della controversia, all'intervento di consulenti tecnici di parte, con gg.30 a disposizione per trarre le conclusioni ed eventualmente avanzare proposte di componimento amichevole.Ulteriori gg.15 per le parti accettare o rifiutare conclusioni e/o proposte.
Nel caso di fallimento della composizione, entro gg.60 dal sorgere della controversia le parti si rivolgono al giudice ordinario.
Questo procedimento oltre ad accorciare i tempi del tentativo, si rivela molto più economico dell'arbitrato.

Nota: nel contratto sono altresì osservati tutti gli obblighi verso la pubblica amministrazione, quali permessi,autorizzazioni,oneri contributivi, assicurazioni civile per danni, ecc...;non mi esprime ora su questo tema per brevità di esposizione.


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