19 mar 2012

Contratto d'appalto: il contratto (Fine)

Il contratto d'appalto deve contestualizzare l'oggetto contrattuale, regolamentare l'uso degli strumenti necessari alla realizzazione dell'oggetto contrattuale e dei risultati attesi dai contraenti.
Non proporrò qui uno schema di contratto.
In rete vi sono migliaia di modelli.
Elencherò di seguito gli elementi indispensabili perchè oltre alle funzioni già sopra richiamate, il contratto sia anche un ottimo promemoria per successivi adempimenti, nel corso dei lavori.

A- nomi cognomi ,residenze e codici fiscali dei contraenti .L'identità dei contraenti dev'essere univoca.
Nel caso uno o entrambi siano persone giuridiche, oltre ai dati anagrafici e fiscali della azienda, occorre individuare precisamente l'identità e la funzione della persona che materialmente esercita in quell'occasione il potere di firma.
B-titolo di godimento della unità immobiliare ed estremi catastali;
C-oggetto contrattuale: tipi di intervento richiesti;
D-riferimento agli allegati progettuali e di capitolato specialo d'appalto, con nominativo del progettista e della D.L. e se necessarie, delle autorizzazioni di competenza della P.A.;
E-tempi di consegna; (espresso in date; giorni lavorativi o solari; mediante programma dei lavori)
F-prezzo dell'appalto: presunto con computo metrico estimativo se a misura; con prezzo unico se a corpo e con elenco prezzi unitari;
G-pagamenti: frequenza dei S.A.L. e tempi conseguenti di liquidazione degli S.A.L. ;*
H-varianti;
J-autorizzazione al subappalto;
I-oneri ed obblighi dell'appaltatore:
  -autonomia organizzativa e finanziaria;
  -disponibilità dell'attrezzatura necessaria;
  -regolarità della mano d'opera impiegata e regolarità contributiva; **
  -regolarità dei pagamenti della mano d'opera e dei subappaltatori;
  -assicurazione contro eventuali  danni causati dalle lavorazioni;
K-motivi di risoluzione del contratto;
L-adozione di sistema di risoluzione in caso di controversia;
M-foro di competenza.
N-luogo e data , elenco allegati (controfirmati in ogni pagina) e firme.

*solitamente i pagamenti dei S.A.L. sono considerati,quando espressamente scritto, un mero acconto sul totale dei lavori.
E' bene precisare che questa formalità assume sostanza nella dimensione temporale del riconoscimento e nella accettazione del lavoro eseguito.
Infatti, la qualifica del pagamento del S.A.L in acconto, sia in sede contrattuale, sia come causale del pagamento materiale del S.A.L., non costituisce affatto l'accettazione dei lavori eseguiti. Pertanto i medesimi sono soggetti a contestazione fino a gg.60 dalla ultimazione dell'intera opera. (salvo le qualità intrinseche garantite per legge fino a 2 e 10 anni)
Sarà dunque compito dell'impresa assicurarsi con diligenza e cognizione di causa che la liquidazione degli S.A.L. costituisca accettazione dell'opera fin lì eseguita; non solo in sede contrattuale, ma coinvolgendo successivamente la D.L.con la massima collaborazione;  come anticipato nel precedente post.

**E' recente la sentenza della Corte di Cassazione, contro il ricorso di un'azienda esclusa da una gara d'appalto, perchè al momento della gara ,la stessa non era in regola con i versamenti contributivi.
E' dunque lecito pensare che la non regolarità contributiva può essere motivo di esclusione, non solo dalla gara d'appalto; ma anche successivamente, nel caso l'impresa si sia aggiudicato l'appalto.



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